Art. 4

In vigore dal 20 ago 1965
La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale, distrettuale o interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio unitario verrà applicata mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del seguente numero di impulsi occorrente per formare la tariffa stabilita negli del presente decreto: Numero degli impulsi per ogni unita di 3° a) comunicazioni settoriali...................... 2 b) comunicazioni distrettuali.................... 7 c) comunicazioni interdistrettuali: fino a 30 km.................................. 8 da oltre 30 km. fino a 60 km.................. 13 da oltre 60 km. fino a 130 km................. 18 da oltre 130 km. fino a 250 km................ 23 oltre 250 km.................................. 28 Valore di ciascun impulso: L. 15.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-31;941#art-4

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