Art. 1

In vigore dal 1 ott 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198; Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 con la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., per la concessione di servizi telefonici ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 413; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, n. 214; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 875; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1965, n. 941; Vista la delibera del C.I.P.E. del 12 agosto 1972; Visto il provvedimento della giunta del Comitato interministeriale dei prezzi n. 11 del 12 agosto 1972; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . La tariffa per le comunicazioni che si svolgono fra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza. Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 km. di distanza dal centro di settore, sono considerate, a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore. Per le comunicazioni che si svolgono tra settori diversi (interurbane), le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria: tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 km., purchè tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 km.; tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni. Fanno testo le distanze in linea d'aria determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sede dei centri telefonici sopradetti. Questi centri sono stabiliti dal piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970. Per le isole, sede di un centro di settore che disti più di 15 km. dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, l'ubicazione del centro di settore agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane viene spostata sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 km. dal centro di distretto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-28;549#art-1

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