Art. 5
In vigore dal 1 ott 1972
Le tariffe ridotte relative alle comunicazioni interurbane tramite operatrice effettuate in partenza dai posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle 8 e dalle ore 20,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle 8 e dalle 13 alle 24 del sabato, dalle ore 0 alle 24 dei giorni festivi, sono composte da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 60, cui si aggiungono le quote seguenti per ogni unità di 3 minuti di comunicazione:
sino a 15 km....................... L. 25 da oltre 15 km. fino a 30 km............... " 50 da oltre 30 km. fino a 60 km............... " 85 da oltre 60 km. fino a 120 km............... " 125 da oltre 120 km. fino a 240 km.............. " 160 oltre 240 km....................... " 200
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-28;549#art-5