Art. 8
In vigore dal 1 ott 1972
La tariffa per ciascuna conversazione nell'ambito della rete urbana, effettuata da telefono a disposizione del pubblico, è stabilita in L. 50.
A ciascuna conversazione extraurbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico, si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana la tariffa di cui al comma precedente.
Le tariffe di cui ai commi precedenti si applicano anche alle comunicazioni effettuate da apparecchio destinato ad essere utilizzato dal pubblico in alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-28;549#art-8