Art. 4

In vigore dal 1 ott 1972
Le tariffe ridotte relative alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 0 alle 8 e dalle ore 20,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle 13 alle 24 del sabato, dalle ore 0 alle 24 dei giorni festivi sono così fissate (valore dell'impulso L. 25): Numero Ritmo di impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) sino a 15 km............ 1 120 da oltre 15 fino a 30 km...... 1 64 da oltre 30 fino a 60 km...... 1 35 da oltre 60 fino a 120 km...... 1 24 da oltre 120 fino a 240 km..... 1 18 oltre 240 km............ 1 16
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-28;549#art-4

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