Art. 2

In vigore dal 1 ott 1972
La tariffa ordinaria di ciascuna comunicazione settoriale ed interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica mediante l'invio al contatore dell'apparecchio richiedente del numero degli impulsi indicato nella tabella seguente (valore di ciascun impulso L. 25): Numero Ritmo di impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) Comunicazioni settoriali...... 1 120 Comunicazioni interurbane: sino a 15 km........... 1 60 da oltre 15 fino a 30 km..... 1 32 da oltre 30 fino a 60 km..... 1 17,5 da oltre 60 fino a 120 km..... 1 12 da oltre 120 fino a 240 km.... 1 9 oltre 240 km........... 1 8
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-28;549#art-2

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