Art. 3
In vigore dal 1 ott 1972
Le tariffe per le comunicazioni tramite operatrice sono composte da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 125, cui si aggiungono le quote seguenti per ogni unità di 3 minuti di comunicazione:
Comunicazioni settoriali................. L. 30
Comunicazioni interurbane:
sino a 15 km...................... " 50 da oltre 15 fino a 30 km................ " 100 da oltre 30 fino a 60 km................ " 175 da oltre 60 fino a 120 km................ " 250 da oltre 120 fino a 240 km............... " 325 oltre 240 km...................... " 400
La quota fissa di cui sopra è dovuta anche per le comunicazioni urbane stabilite tramite operatrice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-28;549#art-3