Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 ott 1972
Le tariffe per le comunicazioni tramite operatrice sono composte da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 125, cui si aggiungono le quote seguenti per ogni unità di 3 minuti di comunicazione: Comunicazioni settoriali................. L. 30 Comunicazioni interurbane: sino a 15 km...................... " 50 da oltre 15 fino a 30 km................ " 100 da oltre 30 fino a 60 km................ " 175 da oltre 60 fino a 120 km................ " 250 da oltre 120 fino a 240 km............... " 325 oltre 240 km...................... " 400 La quota fissa di cui sopra è dovuta anche per le comunicazioni urbane stabilite tramite operatrice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-28;549#art-3