Art. 9
In vigore dal 1 ott 1972
La soprattassa prevista dall'art. 224 del codice postale e delle telecomunicazioni è stabilita per le conversazioni interurbane nazionali nella misura di L. 20 per ogni conversazione effettuata dal domicilio degli abbonati e dai telefoni a disposizione del pubblico.
Di tale soprattassa, già compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli del presente decreto, spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici una quota di L. 5, che verrà acquisita dall'Azienda medesima nel proprio bilancio, fermi restando i contributi previsti dall'art. 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-28;549#art-9