Art. 11
In vigore dal 1 ott 1972
Per l'invio di un preavviso telefonico, destinato a prefissare una conversazione con un abbonato, il richiedente dovrà pagare un importo pari a L. 125.
Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una conversazione con una persona non abbonata al telefono, è dovuta, oltre a quanto indicato nel precedente comma, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall' del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-28;549#art-11