Art. 10

In vigore dal 1 ott 1972
Quando una conversazione tramite operatrice non ha luogo perché, al momento in cui è stabilito il collegamento, il richiesto o il richiedente non risponde, è dovuto un importo pari a L. 125. Il richiedente, che rinunzi espressamente al collegamento prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta, dovrà corrispondere un importo pari a L. 125.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-28;549#art-10

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