Art. 13
In vigore dal 1 ott 1972
Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-28;549#art-13