Art. 12

In vigore dal 1 ott 1972
Gli importi di L. 125, di cui ai precedenti vengono ridotti a L. 60 quando si riferiscono a comunicazioni richieste presso i posti telefonici pubblici nei periodi orari nei quali vigono le tariffe ridotte previste dal precedente .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-28;549#art-12

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