Art. 12
In vigore dal 1 ott 1972
Gli importi di L. 125, di cui ai precedenti vengono ridotti a L. 60 quando si riferiscono a comunicazioni richieste presso i posti telefonici pubblici nei periodi orari nei quali vigono le tariffe ridotte previste dal precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-28;549#art-12