Art. 5
In vigore dal 15 ott 1959
La tariffa per le comunicazioni nell'ambito della rete urbana, effettuate da posti telefonici pubblici o da apparecchi a prepagamento, è stabilita in L. 30.
Per le comunicazioni in partenza da od in arrivo a posto telefonico pubblico impegnanti linee settoriali, distrettuali od interdistrettuali è dovuta, oltre alla tariffa suddetta che si applica per ogni comunicazione, la tariffa settoriale, distrettuale od interdistrettuale di competenza secondo la qualifica e l'ora di effettuazione della comunicazione.
Per le comunicazioni in partenza da e in arrivo a posto telefonico pubblico nell'ambito del settore la tariffa di cui al primo comma sarà percepita una sola volta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-22;770#art-5