Art. 1
In vigore dal 15 ott 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;
Visto l'art. 49 delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico, approvate con decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, numeri 1405, 1406, 1407, 1409 e 28 dicembre 1957, n. 1408;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 432;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 827 del 7 agosto 1959;
Visto l' del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392;
Visto l' del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 938:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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La tariffa per le comunicazioni che si svolgono fra reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita nella misura unica di L. 30 per ogni unità di tre minuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-22;770#art-1