Art. 4

In vigore dal 15 ott 1959
L'utente ha facoltà di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello, ove esista, in teleselezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-22;770#art-4

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