Art. 3
In vigore dal 15 ott 1959
La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale, distrettuale o interdistrettuale, effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio unitario, verrà applicata mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del seguente numero di impulsi occorrente per formare la tariffa stabilita negli del presente decreto:
Numero
degli impulsi per ogni unita '
a) comunicazioni settoriali...................... 3
b) comunicazioni distrettuali:
fino a 25 Km................................. 7
da oltre 25 fino a 50 km..................... 11
oltre 50 km.................................. 18
c) comunicazioni interdistrettuali
(escluse quelle di cui alla lettera d):
fino a 50 km................................. 13
da oltre 50 km. fino a 100 Km................ 21
da oltre 100 km. fino a 200 km............... 28
da oltre 200 km. fino a 400 km............... 35
da oltre 400 km. fino a 600 km............... 42
oltre 600 km................................. 47
d) comunicazioni interdistrettuali fra settori
contigui di distretti diversi, e fra
distretti contigui i cui rispettivi centri
siano a distanza tariffaria non superiori a
25 km. purche in entrambi i casi la lunghezza
dei circuiti interurbani impiegati non superi
i 100 km:
fino a 50 km................................. 11
da oltre 50 km. fino a 100 km................ 19
Valore di ciascun impulso: L. 10.
La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale distrettuale od interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico, verrà applicata mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del numero di impulsi indicato nella seguente tabella:
Numero Ritmo
degli impulsi degli impulsi
alla risposta durante la
dell'utente comunicazione
chiamato -
- secondi
a) comunicazioni settoriali....... 1 40, -
b) comunicazioni distrettuali:
fino a 25....................... 1 16, -
da oltre 25 km. fino a 58 km.... 2 10, 5
da oltre 50 km. fino a 100 km... 2 6, -
c) comunicazioni interdistrettuali
(escluse quelle di cui alla
lettera d):
fino a 50 km.................... 2 9, -
da oltre 50 km. fino a 100 km... 2 6, -
da oltre 100 km. fino a 200 km.. 4 4, 5
da oltre 200 km. fino a 400 km.. 4 3, 5
da oltre 400 km. fino a 600 km.. 4 3, -
oltre 600 km................... 4 2, 5
d) comunicazioni interdistrettuali
fra settori contigui di
distretti diversi, e fra
distretti contigui i cui
rispettivi centri siano a
distanza tariffaria non
superiore a 25 km. purche in
entrambi i casi la lunghezza
dei circuiti interurbani
impegnati non superi 100 km.:
fino a 50 km.................... 2 10, 5
da oltre 50 km. fino a 100 km... 2 6, -
Valore di ciascun impulso: L. 10
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-22;770#art-3