Art. 3

In vigore dal 15 ott 1959
La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale, distrettuale o interdistrettuale, effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio unitario, verrà applicata mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del seguente numero di impulsi occorrente per formare la tariffa stabilita negli del presente decreto: Numero degli impulsi per ogni unita ' a) comunicazioni settoriali...................... 3 b) comunicazioni distrettuali: fino a 25 Km................................. 7 da oltre 25 fino a 50 km..................... 11 oltre 50 km.................................. 18 c) comunicazioni interdistrettuali (escluse quelle di cui alla lettera d): fino a 50 km................................. 13 da oltre 50 km. fino a 100 Km................ 21 da oltre 100 km. fino a 200 km............... 28 da oltre 200 km. fino a 400 km............... 35 da oltre 400 km. fino a 600 km............... 42 oltre 600 km................................. 47 d) comunicazioni interdistrettuali fra settori contigui di distretti diversi, e fra distretti contigui i cui rispettivi centri siano a distanza tariffaria non superiori a 25 km. purche in entrambi i casi la lunghezza dei circuiti interurbani impiegati non superi i 100 km: fino a 50 km................................. 11 da oltre 50 km. fino a 100 km................ 19 Valore di ciascun impulso: L. 10. La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale distrettuale od interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico, verrà applicata mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del numero di impulsi indicato nella seguente tabella: Numero Ritmo degli impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato - - secondi a) comunicazioni settoriali....... 1 40, - b) comunicazioni distrettuali: fino a 25....................... 1 16, - da oltre 25 km. fino a 58 km.... 2 10, 5 da oltre 50 km. fino a 100 km... 2 6, - c) comunicazioni interdistrettuali (escluse quelle di cui alla lettera d): fino a 50 km.................... 2 9, - da oltre 50 km. fino a 100 km... 2 6, - da oltre 100 km. fino a 200 km.. 4 4, 5 da oltre 200 km. fino a 400 km.. 4 3, 5 da oltre 400 km. fino a 600 km.. 4 3, - oltre 600 km................... 4 2, 5 d) comunicazioni interdistrettuali fra settori contigui di distretti diversi, e fra distretti contigui i cui rispettivi centri siano a distanza tariffaria non superiore a 25 km. purche in entrambi i casi la lunghezza dei circuiti interurbani impegnati non superi 100 km.: fino a 50 km.................... 2 10, 5 da oltre 50 km. fino a 100 km... 2 6, - Valore di ciascun impulso: L. 10
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-22;770#art-3

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Art. 3 Tariffe telefoniche interurbane. — Testo vigente | Portale Normativo