Art. 7
In vigore dal 15 ott 1959
Per le conversazioni distrettuali ed interdistrettuali urgenti, ammesse nel servizio tramite operatrice, la tariffa di cui all' del presente decreto è triplicata al netto della soprattassa di cui all' che resta invariata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-22;770#art-7