Art. 11

In vigore dal 15 ott 1959
Nei giorni festivi e nel periodo dalle ore una alle ore sette dei giorni feriali, la tariffa per le comunicazioni interurbane effettuate tramite operatrice è ridotta alla metà della tariffa normale, al netto della soprattassa di cui all' che resta invariata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-22;770#art-11

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Art. 11 Tariffe telefoniche interurbane. — Testo vigente | Portale Normativo