Art. 15
In vigore dal 15 ott 1959
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 ottobre 1959.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1959
GRONCHI
SEGNI - SPATARO - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 164. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-22;770#art-15