Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 15 ott 1959
Per le conversazioni distrettuali ed interdistrettuali urgenti, ammesse nel servizio tramite operatrice, la tariffa di cui all' del presente decreto è triplicata al netto della soprattassa di cui all' che resta invariata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-22;770#art-7