Art. 2

In vigore dal 15 ott 1959
Le tariffe ordinarie per le comunicazioni interurbane distrettuali ed interdistrettuali sono stabilite per ogni unità di tre minuti nelle seguenti misure: a) comunicazioni distrettuali impegnanti linee interurbano di lunghezza: fino a 25 km.......................... L. 72 da oltre 25 km. fino a 50 km................. L. 108 oltre 50 km.......................... L. 180 b) comunicazioni interdistrettuali impegnanti linee interurbane di lunghezza: fino a 50 km......................... L. 132 da oltre 50 Km. fino a 100 km................. L. 204 da oltre 100 km. fino a 200 km................ L. 276 da oltre 200 km. fino a 400 km................ L. 348 da oltre 400 Km. fino a 600 Km................ L. 420 oltre 600 km......................... L. 468 La lunghezza delle linee interurbane si calcola tra i centri di settore cui appartengono le località tra le quali si svolge la comunicazione. Le tariffe indicate alla lettera b) comprendono un compenso unitario fisso di L. 20, il quale spetta per intero alla Società concessionaria del servizio telefonico nella località di partenza della comunicazione. Detto compenso è dovuto anche per ogni unità di conversazione internazionale in partenza; esso non si applica, invece per il traffico interdistrettuale tra località appartenenti a settori di distretti contigui quando i rispettivi centri di distretto siano a distanza tariffaria non superiore a 25 km. o tra località appartenenti a settori contigui di distretti diversi anche se la distanza tra i rispettivi centri di distretto risulti maggiore di quella sopraindicata, semprechè la lunghezza tariffaria, dei circuiti interurbani impegnati non superi 100 Km.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-22;770#art-2

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Art. 2 Tariffe telefoniche interurbane. — Testo vigente | Portale Normativo