Art. 1
In vigore dal 13 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreti 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;
Visto l'art. 49 delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico, approvate con decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, numeri 1405, 1406, 1407, 1409 e 28 dicembre 1957, n. 1408;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 432;
Visto l' del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392;
Visto l' del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 938;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770;
Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale del prezzi numeri 912 e 913 del 22 marzo 1961;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Le tariffe ordinarie per le comunicazioni interurbane interdistrettuali di cui al punto b), primo comma, dello del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770, sono sostituite dalle seguenti:
fino a 50 km....................................... L. 132
da oltre 50 km. fino a 100 km.................. " 204
da oltre 100 km. fino a 200 km.................. " 276
da oltre 200 km. fino a 400 km.................. " 348
da oltre 400 km. fino a 600 km.................. " 390
oltre 600 km....................................... " 420
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-30;413#art-1