Art. 2

In vigore dal 13 giu 1961
Il numero degli impulsi di cui all', punto c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770, per stabilire la tariffa di ciascuna comunicazione interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio unitario, è modificato come segue: fino a 50 km....................................... 13 da oltre 50 km. fino a 100 km.................. 21 da oltre 100 km. fino a 200 km.................. 28 da oltre 200 km. fino a 400 km.................. 35 da oltre 400 km. fino a 600 km.................. 39 oltre 600 km....................................... 42
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-30;413#art-2

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