Art. 5
In vigore dal 13 giu 1961
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 aprile 1961.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - SPALLINO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 186. - VILLA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-30;413#art-5