Art. 5

In vigore dal 13 giu 1961
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 aprile 1961. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - SPALLINO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 186. - VILLA.
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