Art. 4
In vigore dal 13 giu 1961
L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770, è sostituito dal seguente:
"Nei giorni festivi e nel periodo dalle ore ventitrè alle ore sette dei giorni feriali, la tariffa per le comunicazioni interurbane effettuate tramite operatrice è ridotta alla metà della tariffa normale, al netto della sopratassa di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770, che resta invariata".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-30;413#art-4