Art. 1
In vigore dal 13 mag 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;
Visto l'art. 49 delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico, approvate con decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, numeri 1405, 1406, 1407, 1409 e 28 dicembre 1957, n. 1408;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 80 marzo 1961, n. 413;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1069 del 14 aprile 1964;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
L' del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770, parzialmente modificato dagli del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 413, è sostituito dal seguente:
"La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale, distrettuale od interdistrettuale, effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio unitario, viene applicata mediante l'invio al contatore dell'apparecchio richiedente del seguente numero di impulsi:
Numero
degli impulsi per ogni unita '
a) comunicazioni settoriali......................... 2
b) comunicazioni distrettuali:
fino a 25 km..................................... 5
da oltre 25 km. fino a 50 km..................... 7
oltre 50 km...................................... 12
c) comunicazioni interdistrettuali:
(escluse quelle di cui alla lettera d)
fino a 50 km..................................... 9
da oltre 50 km. fino a 100 km.................... 14
da oltre 100 km. fino a 200 km................... 18
da oltre 200 km. fino a 400 km................... 23
da oltre 400 km. fino a 600 km................... 26
oltre 600 km..................................... 28
d) comunicazioni interdistrettuali fra settori
coniugi di distretti diversi e fra distretti con
tigui i cui rispettivi centri siano a distanza
tariffaria non superiore a 25 km., purche in en
trambi i casi la lunghezza dei circuiti interur
bani impegnati non superi i 100 km.:
fino a 50 km..................................... 7
da oltre 50 km. fino a 100 km.................... 12
Valore di ciascun impulso: L. 15.
La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale, distrettuale od interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico, viene applicata mediante l'invio al contatore dell'apparecchio richiedente del numero di impulsi indicato nella seguente tabella:
Ritmo
Numero degli impulsi degli Impulsi durante la alla risposta comunicazione dell'utente -
chiamato secondi
a) comunicazioni settoriali.............. 1 60
b) comunicazioni distrettuali:
fino a 25 km.......................... 1 25
da oltre 25 km. fino a 50 km.......... 2 17,5
oltre 50 km........................... 2 10
c) comunicazioni interdistrettuali
(escluse quelle di cui alla lettera
d)
fino a 50 km.......................... 2 14
da oltre 50 km. fino a 100 km......... 2 10
da oltre 100 km. fino a 200 km........ 4 7,5
da oltre 200 km. fino a 400 km........ 4 6
da oltre 400 km. fino a 600 km........ 4 5
oltre 600 km.......................... 4 5
d) comunicazioni interdistrettuali
fra settori contigui di distretti di
versi e fra distretti contigui i cui
rispettivi centri siano a distanza ta
riffaria non superiore a 25 km., pur
che in entrambi i casi la lunghezza
dei circuiti interurbani impegnati non
superi i 100 Km.:
fino a 50 km.......................... 2 17,5
da oltre 50 km. fino a 100 km......... 2 10
Valore di ciascun impulso: L. 15".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-26;214#art-1