DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 739·15 luglio 1951
Norme di attuazione della legge 20 febbraio 1950, n. 54, relativa all'aumento della indennita' di residenza alle farmacie rurali.
Vigente dal 5 settembre 1951 14 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 2La quota della indennità alle farmacie rurali da corrispondersi da parte dell'Alto Commiss
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Art. 6I provvedimenti adottati dalla Commissione, ai sensi dei due precedenti articoli, sono def
Art. 7Il Comune deve corrispondere entro il 31 agosto al titolare della farmacia ammessa al godi
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Art. 10La Commissione prevista dall'articolo precedente: a) raccoglie i dati forniti dalle Prefet
Art. 11La domanda del Comune prevista dall'art. 7 deve essere corredata dai seguenti documenti: 1
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Art. 13L'erogazione dell'eccedenza di cui alla lettera e) dell'art. 10 è effettuata con i seguent
Art. 14Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione