Art. 14
In vigore dal 6 set 1951
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 11. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;739#art-14