Art. 10
In vigore dal 6 set 1951
La Commissione prevista dall'articolo precedente:
a) raccoglie i dati forniti dalle Prefetture in merito alle farmacie rurali ammesse al godimento della indennità di residenza;
b) accerta il provento globale dei contributi da corrispondersi nell'anno dalle farmacie non rurali in base all' della legge 20 febbraio 1950, n. 54;
c) promuove il rimborso ai Comuni entro il 30 novembre di una quota sino al massimo di due terzi, dell'indennità stabilita per le rispettive farmacie rurali a norma dell';
d) accerta il numero delle farmacie ammesse al godimento dell'indennità di residenza per le quali i Comuni si siano avvalsi della facoltà loro consentita dall';
e) determina l'eccedenza dei proventi di cui alla lettera, b) rispetto all'erogazione di cui alla lettera c), maggiorato dalle spese inerenti al funzionamento della Commissione e promuove l'erogazione entro il 31 dicembre di tale eccedenza ai sensi dell';
f) procede alla raccolta dei dati relativi agli accertamenti di ricchezza mobile a carico delle farmacie non rurali e formula proposte all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ai fini della predisposizione del provvedimento legislativo, previsto dall'ultimo comma dell' della legge 20 febbraio 1950, numero 54.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;739#art-10