Art. 6
In vigore dal 6 set 1951
I provvedimenti adottati dalla Commissione, ai sensi dei due precedenti articoli, sono definitivi. Il Comune deve deliberare in conformità, salva la facoltà di cui al successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;739#art-6