Art. 6

In vigore dal 6 set 1951
I provvedimenti adottati dalla Commissione, ai sensi dei due precedenti articoli, sono definitivi. Il Comune deve deliberare in conformità, salva la facoltà di cui al successivo .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;739#art-6

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