Art. 7
In vigore dal 6 set 1951
Il Comune deve corrispondere entro il 31 agosto al titolare della farmacia ammessa al godimento dell'indennità di residenza la somma determinata a norma degli articoli precedenti.
La richiesta del Comune per ottenere il rimborso di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, o dell' della legge 20 febbraio 1950, n. 54, deve essere presentata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per tramite della Prefettura, entro il 15 ottobre successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;739#art-7