Art. 3
In vigore dal 6 set 1951
I titolari di farmacie rurali aspiranti all'indennità di residenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, debbono presentare domanda al prefetto entro il 31 marzo di ogni anno.
La domanda redatta in competente bollo deve essere accompagnata:
1) da un certificato del sindaco attestante che la farmacia è aperta;
2) da un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette rilasciato in data anteriore al 1 marzo di ogni anno, dal quale risulti il reddito di ricchezza mobile accertato a carico della farmacia negli ultimi tre anni o, in mancanza del triennio, in quel minore periodo per cui fu effettuato l'accertamento.
Ai fini del certificato di cui al n. 2) del precedente comma, per reddito di ricchezza mobile accertato s'intende quello definitivo.
Non si terrà pertanto conto del maggiore o minore reddito risultante da rettificazioni, se tali rettificazioni alla data del 1 marzo non siano ancora definitive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;739#art-3