Art. 8

In vigore dal 6 set 1951
I Comuni di cui all'art 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono limitare la corresponsione dell'indennità di residenza ad una somma pari ai due terzi di quella stabilita dalla Commissione provinciale di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;739#art-8

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