Art. 11
In vigore dal 6 set 1951
La domanda del Comune prevista dall' deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) certificato del sindaco, vistato per conferma dal prefetto, dal quale risulti che la farmacia è aperta al pubblico ed ha funzionato regolarmente;
2) verbale della deliberazione della Commissione di cui all' relativo alla determinazione dell'ammontare dell'indennità o, qualora trattisi di farmacie di nuova istituzione di cui all', copia del decreto di autorizzazione ad aprire ed esercitare la farmacia con la indicazione di detta indennità;
3) deliberazione con la quale il Comune fa propria la determinazione della Commissione predetta impegnandosi alla relativa spesa;
4) attestazione del tesoriere comunale dell'avvenuto pagamento con la indicazione degli estremi del mandato.
Il rimborso al Comune è disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica su conforme parere della Commissione prevista dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;739#art-11