Art. 4
In vigore dal 6 set 1951
Il prefetto cura la trasmissione alla Commissione provinciale di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, delle domande presentate ai sensi dell'articolo precedente.
La Commissione esamina tali domande e, ove riscontri la sussistenza dei requisiti prescritti, determina entro il 30 giugno di ogni anno, sentita l'Amministrazione comunale, se l'indennità possa essere concessa e, in caso affermativo, ne stabilisce l'ammontare.
Delle determinazioni della Commissione viene data notizia, a cura del prefetto, al titolare della farmacia richiedente, al Comune e all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;739#art-4