Art. 1
In vigore dal 6 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 20 febbraio 1950, n. 54;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, indicate nell' della legge 20 febbraio 1950, n. 54, sarà versato all'Erario e affluirà all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
La riscossione del contributo di cui sopra ha luogo, giusta l' del regio decreto 14 febbraio 1935, n. 344, con le forme ed i mezzi stabiliti nelle vigenti norme per la riscossione delle imposte dirette in base agli elenchi, compilati annualmente, entro il mese di novembre, dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette e resi esecutori dall'intendente di finanza.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;739#art-1