Art. 5

In vigore dal 6 set 1951
Per le farmacie rurali di nuova istituzione per le quali sia dovuta l'indennità di residenza in applicazione del primo comma dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il prefetto promuove la determinazione dell'ammontare dell'indennità da parte della Commissione di cui all'articolo precedente che vi provvede sentita l'Amministrazione comunale. Della determinazione della Commissione viene data notizia a cura del prefetto, al Comune e all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;739#art-5

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