Art. 2
In vigore dal 6 set 1951
La quota della indennità alle farmacie rurali da corrispondersi da parte dell'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica farà carico all'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Alto Commissariato stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;739#art-2