Art. 9

In vigore dal 6 set 1951
Per l'amministrazione e l'erogazione dei proventi di cui all' della legge 20 febbraio 1950, n. 54, è costituita presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica una Commissione nominata dall'Alto Commissario e composta di: a) un funzionario amministrativo addetto all'Alto Commissariato di grado non inferiore al sesto con funzioni di presidente; b) un funzionario del Ministero dell'interno; c) un funzionario del Ministero delle finanze; d) un funzionario del Ministero del tesoro; e) un esperto in materia giuridico-amministrativa; f) due farmacisti di cui uno titolare di farmacia non rurale e l'altro titolare di farmacia rurale designati dalla Federazione nazionale degli ordini professionali. Funge da segretario un funzionario addetto all'Alto Commissariato di grado non inferiore al nono. La Commissione dura in carica tre anni. Ai membri della Commissione è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza in conformità delle norme vigenti. Le spese per il funzionamento della Commissione fanno carico all'apposito capitolo del bilancio previsto dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;739#art-9

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