Art. 30
Compiti del gruppo di coordinamento dello sportello
In vigore dal 2 ott 2018
Compiti del gruppo di coordinamento dello sportello
1. Il gruppo di coordinamento dello sportello sostiene l’attuazione del presente regolamento. In particolare:
a)
facilita lo scambio e l’aggiornamento periodico delle migliori prassi;
b)
incoraggia l’impiego di procedure interamente in linea, oltre a quelle di cui all’allegato II del presente regolamento, e di mezzi di autenticazione, identificazione e firma in linea, in particolare quelli previsti dal regolamento (UE) n. 910/2014;
c)
discute come migliorare la fruibilità della presentazione delle informazioni nei settori indicati all’allegato I, segnatamente sulla base dei dati raccolti in conformità degli ;
d)
assiste la Commissione nello sviluppo di soluzioni TIC comuni di supporto allo sportello;
e)
discute il progetto di programma di lavoro annuale;
f)
assiste la Commissione nel monitoraggio dell’esecuzione del programma di lavoro annuale;
g)
discute le informazioni aggiuntive fornite a norma dell’ al fine di incoraggiare altri Stati membri a fornire informazioni analoghe, ove pertinente per gli utenti;
h)
assiste la Commissione nel monitoraggio della conformità ai requisiti di cui agli articoli da 8 a 16, conformemente all’;
i)
informa sull’applicazione dell’, paragrafo 1;
j)
discute ed esprime raccomandazioni alle autorità competenti e alla Commissione al fine di evitare o eliminare inutili duplicazioni dei servizi disponibili mediante lo sportello;
k)
esprime pareri o suggerimenti di miglioramento in merito a procedure o misure per affrontare in modo efficace eventuali problemi connessi alla qualità dei servizi sollevati dagli utenti;
l)
discute l’applicazione dei principi di sicurezza e tutela della vita privata sin dalla progettazione nel quadro del presente regolamento;
m)
discute le questioni relative alla raccolta dei riscontri degli utenti e alle statistiche di cui agli , in modo che i servizi offerti a livello dell’Unione e nazionale siano continuamente migliorati;
n)
discute le questioni relative ai requisiti di qualità dei servizi offerti mediante lo sportello;
o)
procede allo scambio di migliori prassi e assiste la Commissione per quanto riguarda l’organizzazione, la strutturazione e la presentazione dei servizi di cui all’, paragrafo 2, al fine di consentire il corretto funzionamento dell’interfaccia utenti comune;
p)
favorisce lo sviluppo e l’attuazione della promozione coordinata;
q)
coopera con gli organi di governance o le reti di servizi di informazione e di assistenza o di risoluzione dei problemi;
r)
formula orientamenti sulla lingua o sulle lingue ufficiali aggiuntive dell’Unione che devono essere utilizzate dalle autorità competenti in conformità dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, lettera a).
2. La Commissione può consultare il gruppo di coordinamento dello sportello su qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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