Art. 10
Qualità delle informazioni sulle procedure
In vigore dal 2 ott 2018
Qualità delle informazioni sulle procedure
1. Per conformarsi all’, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli utenti, prima della loro identificazione anteriore all’avvio della procedura, abbiano accesso a una spiegazione sufficientemente completa, chiara e di facile comprensione dei seguenti elementi, se del caso, delle procedure di cui all’, paragrafo 2, lettera b):
a)
le pertinenti fasi della procedura che l’utente deve seguire, comprese eventuali deroghe di cui all’, paragrafo 3, all’obbligo degli Stati membri di offrire la procedura interamente in linea;
b)
il nome dell’autorità competente responsabile della procedura, compresi i recapiti;
c)
i mezzi di autenticazione, identificazione e firma accettati per tale procedura;
d)
il tipo e il formato in cui presentare le prove;
e)
i mezzi di ricorso o di impugnazione generalmente disponibili in caso di controversie con le autorità competenti;
f)
i diritti da assolvere e le modalità di pagamento in linea;
g)
le scadenze che l’utente o l’autorità competente sono tenuti a rispettare e, nei casi in cui non esistono scadenze, il tempo medio, stimato o indicativo, che occorre all’autorità competente per espletare la procedura;
h)
le eventuali norme per il caso di mancata risposta da parte dell’autorità competente e le relative conseguenze giuridiche per gli utenti, compresi i regimi di approvazione tacita o di silenzio amministrativo;
i)
eventuali lingue supplementari in cui può essere espletata la procedura.
2. Se non esistono regimi di approvazione tacita, di silenzio amministrativo o simili, le autorità competenti informano, se del caso, gli utenti di eventuali ritardi e di eventuali proroghe delle scadenze o delle eventuali relative conseguenze.
3. Se la spiegazione di cui al paragrafo 1 è già disponibile per gli utenti non transfrontalieri, essa può essere utilizzata o riutilizzata ai fini del presente regolamento, purché riguardi, se del caso, anche le informazioni relative alla situazione degli utenti transfrontalieri.
4. Gli Stati membri rendono la spiegazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibile in una lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri, conformemente all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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