Art. 6
Procedure da offrire interamente in linea
In vigore dal 2 ott 2018
Procedure da offrire interamente in linea
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché gli utenti possano accedere alle procedure di cui all’allegato II ed espletarle interamente in linea, purché la pertinente procedura sia stata istituita nello Stato membro interessato.
2. Le procedure di cui al paragrafo 1 sono considerate come interamente in linea quando:
a)
l’identificazione degli utenti, la messa a disposizione di informazioni e prove, la firma e la presentazione finale possono essere effettuate per via elettronica a distanza, attraverso un canale di servizio che permette agli utenti di soddisfare tutti i requisiti relativi alla procedura in modo facilmente fruibile e strutturato;
b)
agli utenti è fornito un avviso automatico di ricevimento, a meno che il risultato della procedura non sia consegnato immediatamente;
c)
il risultato della procedura è consegnato per via elettronica o è consegnato fisicamente se necessario per conformarsi al diritto dell’Unione o al diritto nazionale applicabile; e
d)
gli utenti ricevono una notifica elettronica del completamento della procedura.
3. Se, in casi eccezionali giustificati da motivi imperativi di interesse pubblico negli ambiti della sicurezza pubblica, della salute pubblica o della lotta alla frode, l’obiettivo perseguito non può essere conseguito interamente in linea, gli Stati membri possono chiedere all’utente di comparire di persona dinanzi all’autorità competente come una delle fasi della procedura. In tali casi eccezionali, gli Stati membri limitano tale presenza fisica a quanto strettamente necessario e oggettivamente giustificato e garantiscono che le altre fasi della procedura possano essere espletate interamente in linea. Gli Stati membri garantiscono anche che i requisiti di presenza fisica non provochino una discriminazione nei confronti degli utenti transfrontalieri.
4. Gli Stati membri notificano e illustrano mediante un repertorio comune accessibile alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi per cui e le circostanze in cui potrebbe essere richiesta la presenza fisica per le fasi procedurali di cui al paragrafo 3 e i motivi per cui e le circostanze in cui è necessaria la consegna fisica a norma del paragrafo 2, lettera c.
5. Il presente articolo non osta a che gli Stati membri offrano agli utenti la possibilità aggiuntiva di accedere alle procedure di cui all’, paragrafo 2, lettera b), e di completarle con strumenti diversi da un canale in linea o contattino gli utenti direttamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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