Art. 5
Accesso alle informazioni non riportate all’allegato I
In vigore dal 2 ott 2018
Accesso alle informazioni non riportate all’allegato I
1. Gli Stati membri e la Commissione possono fornire link a informazioni in ambiti non riportati all’allegato I che sono offerte dalle autorità competenti, dalla Commissione o da organi e organismi dell’Unione, a condizione che tali informazioni rientrino nell’ambito di applicazione dello sportello quale definito all’, paragrafo 1, lettera a), e soddisfino i requisiti di qualità di cui all’.
2. I link alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono inseriti conformemente all’, paragrafi 2 e 3.
3. Prima di attivare un link, la Commissione verifica se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e consulta il gruppo di coordinamento dello sportello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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