Art. 5

Accesso alle informazioni non riportate all’allegato I

In vigore dal 2 ott 2018
Accesso alle informazioni non riportate all’allegato I 1.   Gli Stati membri e la Commissione possono fornire link a informazioni in ambiti non riportati all’allegato I che sono offerte dalle autorità competenti, dalla Commissione o da organi e organismi dell’Unione, a condizione che tali informazioni rientrino nell’ambito di applicazione dello sportello quale definito all’, paragrafo 1, lettera a), e soddisfino i requisiti di qualità di cui all’. 2.   I link alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono inseriti conformemente all’, paragrafi 2 e 3. 3.   Prima di attivare un link, la Commissione verifica se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e consulta il gruppo di coordinamento dello sportello.
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