Art. 3
Definizioni
In vigore dal 2 ott 2018
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«utente»: un cittadino dell’Unione, una persona fisica residente in uno Stato membro o una persona giuridica avente la sede sociale in uno Stato membro che accede mediante lo sportello alle informazioni, alle procedure o ai servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi di cui all’, paragrafo 2;
2)
«utente transfrontaliero»: utente che si trova in una situazione i cui elementi non si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro;
3)
«procedura»: una sequenza di azioni che devono essere compiute dagli utenti allo scopo di soddisfare i requisiti o ottenere dall’autorità competente una decisione al fine di poter esercitare i diritti di cui all’, paragrafo 2, lettera a);
4)
«autorità competente»: ogni autorità od organo di uno Stato membro, a livello nazionale, regionale o locale, con competenze specifiche relative alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui al presente regolamento;
5)
«prova»: ogni documento o dato, compresi testi o registrazioni sonore, visive o audiovisive, su qualsiasi supporto, richiesto da un’autorità competente per dimostrare la veridicità dei fatti o il rispetto degli obblighi procedurali di cui all’, paragrafo 2, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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