Art. 4

Accesso alle informazioni

In vigore dal 2 ott 2018
Accesso alle informazioni 1.   Gli Stati membri assicurano che gli utenti possano accedere facilmente sulle loro pagine web nazionali alle seguenti informazioni in linea: a) informazioni sui diritti, sugli obblighi e sulle norme di cui all’, paragrafo 2, lettera a), derivanti dal diritto nazionale; b) informazioni sulle procedure di cui all’, paragrafo 2, lettera b), stabiliti a livello nazionale; c) informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui all’, paragrafo 2, lettera c), forniti a livello nazionale. 2.   La Commissione garantisce che il portale «La tua Europa» assicuri agli utenti un accesso in linea agevole alle seguenti informazioni: a) informazioni sui diritti, sugli obblighi e sulle norme di cui all’, paragrafo 2, lettera a), derivanti dal diritto dell’Unione; b) informazioni sulle procedure di cui all’, paragrafo 2, lettera b), stabiliti a livello dell’Unione; c) informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui all’, paragrafo 2, lettera c), forniti a livello dell’Unione.
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