Art. 4
Accesso alle informazioni
In vigore dal 2 ott 2018
Accesso alle informazioni
1. Gli Stati membri assicurano che gli utenti possano accedere facilmente sulle loro pagine web nazionali alle seguenti informazioni in linea:
a)
informazioni sui diritti, sugli obblighi e sulle norme di cui all’, paragrafo 2, lettera a), derivanti dal diritto nazionale;
b)
informazioni sulle procedure di cui all’, paragrafo 2, lettera b), stabiliti a livello nazionale;
c)
informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui all’, paragrafo 2, lettera c), forniti a livello nazionale.
2. La Commissione garantisce che il portale «La tua Europa» assicuri agli utenti un accesso in linea agevole alle seguenti informazioni:
a)
informazioni sui diritti, sugli obblighi e sulle norme di cui all’, paragrafo 2, lettera a), derivanti dal diritto dell’Unione;
b)
informazioni sulle procedure di cui all’, paragrafo 2, lettera b), stabiliti a livello dell’Unione;
c)
informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui all’, paragrafo 2, lettera c), forniti a livello dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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