Art. 19
Repertorio di link
In vigore dal 2 ott 2018
Repertorio di link
1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, crea e mantiene aggiornato un repertorio elettronico dei link alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui all’, paragrafo 2, che consentono il collegamento tra tali servizi e l’interfaccia utenti comune.
2. La Commissione fornisce all’interno del repertorio di link tutti i link alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi accessibili sulle pagine web gestite a livello dell’Unione e assicura che tali link siano accurati e aggiornati.
3. I coordinatori nazionali forniscono all’interno del repertorio di link tutti i link alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi accessibili sulle pagine web gestite dalle autorità competenti o dai soggetti privati o semiprivati di cui all’, paragrafo 3, e assicurano che tali link siano accurati e aggiornati.
4. Ove possibile sul piano tecnico, la messa a disposizione dei link di cui al paragrafo 3 può essere effettuata automaticamente tra i pertinenti sistemi degli Stati membri e il repertorio di link.
5. La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni incluse nel repertorio di link in un formato aperto e leggibile elettronicamente.
6. La Commissione e i coordinatori nazionali garantiscono che i link alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi offerti mediante lo sportello non contengano inutili duplicazioni e sovrapposizioni, totali o parziali, che rischiano di confondere gli utenti.
7. Se la messa a disposizione delle informazioni di cui all’ è prevista in altre disposizioni del diritto dell’Unione, la Commissione e i coordinatori nazionali possono fornire i link a tali informazioni per rispettare le disposizioni del suddetto articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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