Art. 17
Monitoraggio della qualità
In vigore dal 2 ott 2018
Monitoraggio della qualità
1. I coordinatori nazionali di cui all’ e la Commissione, nell’ambito delle rispettive competenze, eseguono periodicamente il monitoraggio della conformità ai requisiti di qualità di cui agli articoli da 8 a 13 e all’ delle informazioni, delle procedure e dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi disponibili mediante lo sportello. Il monitoraggio è effettuato in base ai dati raccolti a norma degli .
2. In caso di deterioramento della qualità delle informazioni, delle procedure e dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui al paragrafo 1 forniti dalle autorità competenti, la Commissione adotta, tenendo conto della gravità e della persistenza del deterioramento, una o più delle seguenti misure:
a)
informare il coordinatore nazionale pertinente e chiedere azioni correttive;
b)
discutere le azioni raccomandate per migliorare la conformità ai requisiti di qualità in seno al gruppo di coordinamento dello sportello;
c)
inviare una lettera con raccomandazioni allo Stato membro interessato;
d)
scollegare temporaneamente dallo sportello le informazioni, la procedura o il servizio di assistenza o di risoluzione dei problemi.
3. Qualora un servizio di assistenza o di risoluzione dei problemi i cui link sono forniti a norma dell’, paragrafo 3, sistematicamente non rispetti le prescrizioni di cui agli o non soddisfi più le esigenze degli utenti come indicato dai dati raccolti a norma degli , la Commissione può scollegare il servizio dallo sportello, previa consultazione con il coordinatore nazionale pertinente e, se del caso, con il gruppo di coordinamento dello sportello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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