Art. 7
Accesso ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi
In vigore dal 2 ott 2018
Accesso ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi
1. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli utenti, inclusi gli utenti transfrontalieri, possano accedere facilmente in linea tramite canali diversi ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui all’, paragrafo 2, lettera c).
2. Conformemente all’, paragrafi 2 e 3, i coordinatori nazionali di cui all’ e la Commissione possono fornire link ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi offerti dalle autorità competenti, dalla Commissione o da organi e organismi dell’Unione diversi da quelli elencati nell’allegato III, purché tali servizi soddisfino i requisiti di qualità di cui agli .
3. Se necessario per soddisfare le esigenze degli utenti, il coordinatore nazionale può proporre alla Commissione di inserire nello sportello link a servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi offerti da operatori privati o semiprivati, purché tali servizi:
a)
offrano informazioni o assistenza negli ambiti e per gli scopi contemplati dal presente regolamento e siano complementari ai servizi già inclusi nello sportello;
b)
siano offerti a titolo gratuito o a un prezzo accessibile per le microimprese, le organizzazioni senza scopo di lucro e i cittadini; e
c)
siano conformi ai requisiti di cui agli .
4. Se il coordinatore nazionale ha proposto l’inserimento di un link in conformità del paragrafo 3 del presente articolo e fornisce tale link in conformità dell’, paragrafo 3, la Commissione verifica se le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo siano soddisfatte dal servizio da inserire mediante il link e, in caso affermativo, attiva il link.
Se riscontra che le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte dal servizio da inserire, la Commissione informa il coordinatore nazionale dei motivi per cui non ha attivato il link.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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