Art. 28

Coordinatori nazionali

In vigore dal 2 ott 2018
Coordinatori nazionali 1.   Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale. Oltre ai loro obblighi a norma degli , i coordinatori nazionali: a) fungono da punto di contatto all’interno delle loro rispettive amministrazioni per tutte le questioni concernenti lo sportello; b) promuovono l’applicazione uniforme degli articoli da 9 a 16 da parte delle loro rispettive autorità competenti; c) garantiscono che le raccomandazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera c), siano attuate correttamente. 2.   Ogni Stato membro può nominare uno o più coordinatori per svolgere qualsiasi compito tra quelli elencati al paragrafo 1, secondo la propria struttura amministrativa interna. Per ogni Stato membro, un solo coordinatore nazionale è responsabile dei contatti con la Commissione per tutte le questioni concernenti lo sportello. 3.   Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome e i recapiti del suo coordinatore nazionale.
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